Regolarizzazione
del mancato adempimento |
Norma
(art. 13, co.1, Dlgs 472/97) |
Nuovo ravvedimento
Riduzione sanzione
(dall'1/1/2015) |
Vecchio ravvedimento
Riduzione sanzione
(fino al 31/12/2014) |
Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore |
lettera a-bis) |
sanzione ridotta a 1/9 del minimo edittale |
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Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione |
lettera c) |
sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittale |
sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittale |
Entro 1 anno dall'omissione
o dall'errore |
lettera b) |
sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittale |
sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittale |
Entro 2 anni dall'omissione
o dall'errore |
lettera b-bis) |
sanzione ridotta a 1/7 del minimo edittale |
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Oltre 2 anni dall'omissione
o dall'errore |
lettera b-ter) |
sanzione ridotta a 1/6 del minimo edittale |
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La nuova normativa, dettata dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato l’istituto del ravvedimento operoso modificando l'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997,
ha ridotto le sanzioni per chi si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso entro i primi 90 giorni.
In dettaglio le nuove sanzioni applicabili, dal 1° gennaio 2016:
- 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il pagamento sarà eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,5% se il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% se il pagamento sarà eseguito oltre i 30 giorni, ma entro i 90 giorni.
Rimangono invariate, invece, le altre sanzioni che ricordiamo essere:
- 3,75% se il pagamento sarà eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla scadenza;
- 4,29% entro il termine il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (ravvedimento per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate);
- 5% oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (ravvedimento per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate);
- 6% dopo la constatazione della violazione.
Dal 2017 il tasso (saggio o aliquota) di riferimento per il calcolo del ravvedimento operoso cambia e passa allo 0,1%.
Tipologia ravvedimento operoso |
Termine temporale |
Sanzione ridotta |
Ravvedimento «sprint» |
Entro 14 giorni dalla scadenza |
0,1% per ogni giorno di ritardo |
Ravvedimento breve |
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza |
1,50% fisso |
Ravvedimento lungo |
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza |
1,67% fisso |
Ravvedimento lungo o annuale |
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione |
3,75% |
Ravvedimento ultrannuale |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione |
4,29% (1/7 di 30% |
Ravvedimento ultrabiennale |
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Dopo 2 anni dall’omissione o dall’errore |
5% (1/6 del 30%) |
Data ultimo aggiornamento pagina |
26/03/2017 |
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