{ Note Legali }
Ravvedimento operoso dal 01-01-2015 e dal 01/01/2016



 

 

 

 

 

 

Regolarizzazione del mancato adempimento Norma (art. 13, co.1, Dlgs 472/97) Nuovo ravvedimento Riduzione sanzione (dall'1/1/2015) Vecchio ravvedimento Riduzione sanzione (fino al 31/12/2014)
Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore lettera a-bis) sanzione ridotta a 1/9 del minimo edittale  
Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione  lettera c) sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittale sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittale
Entro 1 anno dall'omissione o dall'errore  lettera b) sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittale sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittale
Entro 2 anni dall'omissione o dall'errore lettera b-bis) sanzione ridotta a 1/7 del minimo edittale  
Oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore lettera b-ter) sanzione ridotta a 1/6 del minimo edittale  

 

 


 

 

La nuova normativa, dettata dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato l’istituto del ravvedimento operoso modificando l'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997,

ha ridotto le sanzioni per chi si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso entro i primi 90 giorni. In dettaglio le nuove sanzioni applicabili, dal 1° gennaio 2016:

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il pagamento sarà eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,5% se il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1,67% se il pagamento sarà eseguito oltre i 30 giorni, ma entro i 90 giorni.

 

Rimangono invariate, invece, le altre sanzioni che ricordiamo essere:  

  • 3,75% se il pagamento sarà eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla scadenza;  
  • 4,29% entro il termine il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (ravvedimento per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate);
  • 5% oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (ravvedimento per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate);
  • 6% dopo la constatazione della violazione.

 


 

Dal 2017 il tasso (saggio o aliquota) di riferimento per il calcolo del ravvedimento operoso cambia e passa allo 0,1%.

 

Tipologia ravvedimento operoso Termine temporale Sanzione ridotta
Ravvedimento «sprint» Entro 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento breve Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza 1,50% fisso
Ravvedimento lungo Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza 1,67% fisso
Ravvedimento lungo o annuale Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 3,75%
Ravvedimento ultrannuale Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione 4,29% (1/7 di 30%
Ravvedimento ultrabiennale  
Dopo 2 anni dall’omissione o dall’errore 5% (1/6 del 30%)

 


 

Data ultimo aggiornamento pagina
26/03/2017

 

Il presente documento non costituisce parere professionale ma ha solo scopo informativo
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