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Novità in materia di lavoro autonomo occasionale
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![]() Il Decreto Legge 146/2021 ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali.
CONTRATTO D’OPERA
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [ 1655 e seguenti – Dell’appalto ].
> Codice Civile, Art. 2222
Si intende per LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE quell’ attività svolta con carattere episodico da chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio:
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Non è previsto alcun vincolo di forma contrattuale, potendo il contratto essere concluso anche solo verbalmente. E’ comunque opportuno documentarne l’esistenza con lettere d’incarico, dichiarazioni, note di pagamento, … aventi data certa, ai fini della prova.
INDICI DI SUBORDINAZIONE
Perché possa legittimamente configurarsi una prestazione di LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE è indispensabile che il concreto espletamento della prestazione lavorativa non presenti gli indicatori tipici della subordinazione, quali:
Sono ammissibili quelle che precedono l’ (auto) organizzazione della fase esecutiva (è opportuno che esse siano fissate nel documento contrattuale), con l’individuazione di “un programma aziendale fissato preventivamente, con indicazione dei tempi e delle modalità …(omissis) …”, la cui realizzazione “viene rimessa alla capacità auto – organizzativa del lavoratore autonomo”
> Cassazione, 1182/1993
SALTUARIETA’ DELLE PRESTAZIONI
La saltuarietà delle prestazioni, convenuta in relazione alle necessità aziendali e alla disponibilità del lavoratore, non esclude la subordinazione.
Nel caso di una cameriera ai piani, il cui rapporto di lavoro era stato ritenuto dai giudici di merito non subordinato per difetto di continuità nelle prestazioni, rese in maniera saltuaria in relazione alle richieste del datore di lavoro, la Cassazione ha corretto tale assunto: la subordinazione non postula necessariamente una continuità giornaliera delle prestazioni lavorative, ben potendo le parti stabilire, anche per fatti concludenti, una prestazione diversamente articolata, come previsto nel lavoro a chiamata o intermittente o anche nel part time verticale.
> Cassazione, 23056/2017
PROFESSIONI ORDINISTICHE
Nel caso in cui il professionista sia iscritto ad un albo professionale, dimostrando questo fatto la sua volontà di svolgere quella pluralità di atti che caratterizza l’abitualità di una professione organizzata, questi dovrà dichiarare redditi di lavoro autonomo abituale per le prestazioni professionali espletate, e soggiacere ai conseguenti obblighi fiscali e previdenziali.
E’ possibile, pertanto, l’espletamento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale solo per attività estranee alla professione ordinistica.
> Agenzia delle Entrate, Risoluzione 41/E del 15/7/2020
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CONTRA
Il requisito dell’abitualità deve essere accertato in base all’evidenza nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, ed in ogni caso, in sede di contestazione, deve essere provato da chi lo contesta (esempio: INPS) : non sarà, di conseguenza, il professionista a dover dimostrare l’occasionalità.
La mera iscrizione ad un albo, da sola, in definitiva, non è sufficiente a dimostrare l’abitualità dell’attività esercitata; neanche la titolarità di partita IVA, da sola, rappresenta un requisito sufficiente: tale interpretazione sembra avallare la possibilità, anche per i professionisti iscritti ad un albo professionale, di espletare prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
> Cassazione, 10267/ 2021
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Il DL 146/2021 ha introdotto, a far data dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione per i committenti che operano in qualità di imprenditori, finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.
Per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio 2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio (dove si svolge la prestazione, quindi), avviene, fino a nuove istruzioni, mediante sms o posta elettronica.
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Contenuto della comunicazione
Potrà essere direttamente inserita nel corpo di una MAIL, senza allegato, e dovrà contenere, a pena di omessa comunicazione:
Per la provincia di VARESE: ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it Per la provincia di MILANO: ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non siano compiuti nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Sanzioni
Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del DLgs. 124/2004. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
> INL, Nota 29 dell’11 gennaio 2022
IRPEF
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente … i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
> TUIR Art. 67
I compensi percepiti (vale il criterio di cassa)
Dal reddito di Lavoro autonomo non esercitato abitualmente è possibile portare in deduzione quelle spese specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi. Le spese, debitamente documentate, pertanto, a prescindere dal momento del loro sostenimento, vanno a ridurre i compensi che le stesse hanno contribuito a produrre in modo specifico, nel periodo d’imposta in cui gli stessi risultano imponibili e sono dichiarati secondo il principio di cassa
> TUIR Art. 71, comma 2 > Agenzia delle Entrate, Risoluzione 49/E del 2013
RITENUTA D’ACCONTO O D’IMPOSTA
Il committente, all’atto del pagamento, dovrà, in qualità di sostituto d’imposta (e solo se sostituto d’imposta), operare una ritenuta
Si considerano prodotti in Italia i redditi derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.
> Agenzia delle Entrate, Risoluzione 69/E del 2003
In presenza di una convenzione bilaterale vigente tra l’Italia (Paese in cui è svolta la prestazione occasionale) e lo Stato estero di residenza del prestatore, la potestà impositiva sul reddito che ne deriva spetterà a detto Stato estero, con conseguente possibilità per il prestatore di richiedere direttamente al committente residente la non applicazione della ritenuta alla fonte del 30% con apposito [Modello D].
> Agenzia delle Entrate , Provvedimento del Direttore nr. 84404 del 10/07/2013
La ritenuta va calcolata sull’ammontare complessivo erogato dal committente, incluso i rimborsi spese per vitto alloggio e viaggio.
> DPR 600/1973, art. 25, comma 1 > TUIR Art. 5 > TUIR Art. 73, comma 1
IVA
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale non sono soggette a IVA per mancanza del requisito soggettivo.
> DPR 633/1972, Art.5
IRAP
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale non sono soggette a IRAP.
> DLgs. 446/1997, Art.3
IMPOSTA DI BOLLO
E’ prevista l’apposizione di una marca da bollo da 2,00 euro sulla ricevuta, nel caso in cui l’importo della prestazione lorda superi la soglia di 77,47 euro. La marca da bollo deve riportare una data anteriore o uguale a quella di emissione del documento. L’importo della marca da bollo può essere addebitato al committente della prestazione.
> DM 24.5.2005
INPS
L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1.o gennaio2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare (soglia di esenzione), considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.
Il lavoratore è tenuto a comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite previsto di Euro 5.000.
Il versamento dei contributi INPS, se dovuti, è a carico del committente con le stesse modalità previste per le Collaborazioni a Progetto.
1/3 dei contributi è a carico del lavoratore, ed è deducibile. Detto importo va indicato nel Quadro RP della Dichiarazione dei Redditi.
I contributi INPS, se dovuti, vanno calcolati sul compenso decurtato delle spese rimborsate al prestatore dal committente.
> DL 269/2003, Art.44, conv. L. 326/2003 > Ministero del Lavoro, Circolare 1/2004 > INPS, Circolare 9/2004 > INPS, Circolare 103/2004
INAIL
Restano escluse dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni.
> INAIL, Nota 18.3.2004 Cassazione: prestazione gratuita e rapporto di lavoro Pubblicato il 17 Set 2021 ![]() Ogni attività lavorativa è presunta a titolo oneroso salvo che si dimostri la sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa e fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici. Questa la decisione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 26 gennaio 2009, n. 1833. |
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