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{ news }
Deroghe sui contratti a termine durante l’emergenza covid-19
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Le disposizioni del Decreto AGOSTO permettono di derogare alla disciplina sulle proroghe e sul rispetto dei periodi di interruzione fra un contratto e l’altro.
Fino al 31 dicembre 2020 (inteso come termine per la formalizzazione della proroga o del rinnovo), e in deroga alla normativa vigente, è possibile prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, anche in assenza delle causali.
Le nuove disposizioni a tempo, previste dal c.d. Decreto AGOSTO, permettono di derogare alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei periodi minimi di interruzione fra un contratto e l’altro.
Nel caso in cui il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà pertanto possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza dei periodi minimi di interruzione fra un contratto e l’altro, purché nel rispetto della durata massima di 24 mesi.
Nel computo della durata massima di 24 mesi non deve essere considerato il periodo di proroga automatica dal 18 luglio al 14 agosto 2020, prevista dall’art. 93, c. 1-bis, del DL. 34/2020, norma successivamente abrogata.
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