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Principi generali per la fruizione degli incentivi all'occupazione

L’attuale normativa relativa alla fruizione degli incentivi all’occupazione consiste in un percorso ad ostacoli colmo d’insidie a causa del necessario rispetto di una pluralità di principi generali e della stratificazione degli atti di prassi che, sovente, derogano agli stessi principi generali di fonte legale, in base alle peculiarità soggettive dei singoli incentivi e che rendono altresì difficile l’identificazione delle modalità e dei tempi di applicazione.
Oltre ai principi generali, nei casi previsti, è necessario altresì rispettare la normativa comunitaria.
Tutto questo costringe le imprese e gli operatori a calcoli farraginosi e a munirsi di check list allo scopo predisposte al fine di evitare fastidiosi e gravosi recuperi da parte degli enti preposti.
È fondamentale quindi individuare i precetti generali rinvenibili come segue:
• La regolarità contributiva;
• La tutela delle condizioni di lavoro;
• Il rispetto della contrattazione collettiva;
• Il rispetto dei diritti di precedenza all’assunzione derivanti da legge e contratto collettivo;
• La tutela della situazione di crisi aziendale e il rispetto della riduzione dell’organico;
• Benefici e somministrazione;
• La cumulabilità degli sgravi (ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata);
• Rispetto degli adempimenti burocratici;
• Rispetto del “de-minimis” (ove richiesto);
• Rispetto dell’incremento occupazionale netto (ove richiesto).
Prima di analizzare nel dettaglio i singoli principi è opportuno comprendere cosa si intende per incentivi all’occupazione.
Ai sensi dell’art. 30, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, costituiscono incentivi all’occupazione i benefici normativi o economici (quest’ultimi intesi anche come contributivi) riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all’assunzione di specifiche categorie di lavoratori.
Come specificato dalla prassi, i benefici contributivi sono costituiti dagli sgravi che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, tale deroga non è configurabile come misura agevolativa, nel caso in cui lo sgravio non sia istituito come una riduzione di una aliquota contributiva più onerosa ma rappresenti il canone ordinario per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Non rientrano pertanto nella nozione di benefici contributivi i regimi di "sotto contribuzione" che caratterizzano interi settori e territori (a titolo esemplificativo settore agricolo, zone montane ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali come l’apprendistato caratterizzate da un’aliquota contributiva ad hoc prevista dalla legge.
In riferimento al regime di “sotto contribuzione” relativo agli apprendisti anche la giurisprudenza ha confermato il suddetto orientamento ministeriale.
“Costituiscono invece benefici normativi, tutte le tipologie di agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale, ma sempre nell’ambito patrimoniale e comunque in materia di lavoro e di legislazione sociale.
“In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati).”
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23 aprile 2022 10:41 |
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